Pensioni: via alle rivalutazioni INPS

08/04/2023

Ci sono novità sul fronte pensioni, in quanto è stata finalmente fornita la tabella di rivalutazione degli assegni previsti per il 2023. La legge sulle rivalutazioni prevede delle importanti novità che potrebbero avere un impatto importante sulla vita dei pensionati. Approfondiamo insieme la vicenda.

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Buone notizie sul fronte pensioni e per i pensionati: l’INPS ha comunicato che gli aumenti degli importi saranno in linea con quanto previsto, ossia al livello del coefficiente di rivalutazione inflattivo. Inoltre ci saranno aumenti anche per per pensioni minime, che dovranno essere minimo di 600 euro.

Pensioni: aumenti per chi?

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Per chi ci saranno gli aumenti delle pensioni a partire da Aprile 2023? Va precisato in primis che non tutti i pensionati arriveranno a beneficiare del medesimo aumento delle pensioni. Infatti, il valore dell’assegno dipenderà dal peso complessivo dell’assegno. Ad avere la rivalutazione al 100% saranno tutti coloro che hanno un assegno pari a 4 volte il minimo cioè quelli fino a 2.101,52.

Pensioni: via alle rivalutazioni

Le rivalutazioni delle pensioni hanno avuto il via a partire dal mese di Marzo 2023, così come previsto dalla Legge ad hoc pattuita dal governo. Nel mese di Aprile saranno erogati anche gli arretrati degli assegni pensionistici rivalutati relativi al mese di Marzo 2023. Ma da cosa derivano questi aumenti e a cosa sono dovuti?

Pensioni: perché aumenteranno?

Vediamo ora come mai il valore delle pensioni aumenterà nel 2023. Come stabilito dai dati sull’andamento dei prezzi, dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022 è determinata in misura pari al 7,3%.

Pensioni: arriveranno anche i soldi del 2021 e 2022?

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E’ probabile che con i nuovi regolamenti sulle pensioni arriveranno anche gli aumenti spettanti per il biennio 2021-2022. Questo però solo per coloro che ricevono l’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51.