Pensione anticipata flessibile: chi può utilizzarla?

12/03/2023

L’INPS ha reso noto le istruzioni per andare in pensione anticipata con Quota 103. In questo modo, stanti determinati requisiti, sarà possibile terminare la propria carriera lavorativa con anticipo. Vediamo come e quali sono i requisiti per andarci.

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L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle regole per la pensione anticipata con quota 103, dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2023. I requisiti sono del tutto stati modificati sempre con la Manovra. Approfondiamo insieme la questione nel seguente articolo.

Quota 103: le istruzioni dell’INPS

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Come anticipato, l’INPS ha fornito delle istruzioni dettagliate circa le modalità di accesso alla pensione anticipata, detta anche Quota 103. Da queste si evince che i requisiti per accedere alla pensione anticipata sono i seguenti:

  • 62 anni di anzianità:
  • 41 anni di contributi.

Una prima parte di istruzioni furono fornite con il messaggio INPS del 21 Febbraio 2023. Ora con la circolare numero 27 l’INPS fornisce istruzioni su diversi aspetti della misura.

Quota 103: ecco i requisiti

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per andare in pensione anticipata con Quota 103. Il requisito chiave è quello di aver raggiunto il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti. Per alcuni settori sono previsti requisiti favorevoli che non si applicano alla pensione anticipata flessibile.

Quando si potrà accedere alla pensione Quota 103?

Vediamo quando si avrò diritto di accedere alla pensione con Quota 103. Nel dettaglio:

  • chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, ha diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2023, ha diritto al trattamento pensionistico dopo che sono trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Quando spetta la cumulabilità?

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Vediamo infine quali sono i casi in cui spetta la cumulabilità delle pensioni. I periodi devono essere considerati una sola volta e, nel caso di coincidenza, devono essere neutralizzati quelli che rientrano nella gestione nella quale sono versati il maggior numero di contributi.

Per istruzioni a riguardo si può fare riferimento ai seguenti documenti di prassi:

  • la circolare numero 11 del 29 gennaio 2019;
  • la circolare numero 117 del 9 agosto 2019.