INPS: la cassa integrazione si può chiedere anche sotto i 35 gradi, ecco quando

Lavorare con temperature eccessive è molto difficile nonché nocivo per la salute. Per questo motivo l’INPS prevede la cassa integrazione sopra i 35 gradi. Ma in alcuni casi anche sotto questa temperatura: ecco quando è possibile richiederla!

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La sede Inps di via dell’Amba Aradam a Roma, 15 aprile 2020. ANSA/CLAUDIO PERI

La cassa integrazione può essere richiesta anche al di sotto dei 35 gradi. A chiarirlo è l’INPS nella sua ultima circolare. Lavorare a temperature eccessive infatti non è possibile ed è pericoloso sia per la salute del lavoratore che per il lavoro in se, che può essere compromesso. Per questo oltre i 35 si può stoppare l’attività lavorativa.

Con il messaggio numero 1856 del 3 maggio 2017 l’INPS spiega che la Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) è sempre prevista se la temperatura supera i 35 gradi. La soglia dei 35 gradi vale sia come temperatura effettiva che come temperatura percepita. A stabilire la soglia sono i bollettini meteo pubblicati giorno per giorno.

Poiché erano emersi diversi dubbi circa questa misura, l’INPS ha diffuso un successivo comunicato (2729 del 20 luglio 2023)in cui chiarisce che la Cigo può essere richiesta dal datore di lavoro anche al di sotto dei 35 gradi “se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore“.

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In sintesi, non si valuta solo la temperatura esterna, ma si fa giustamente attenzione anche “alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori”.

L’INPS spiega anche che le stesse valutazioni devono essere fatte anche per le professioni svolte al chiuso, cioè al riparo dal sole, in caso nel luogo di lavorare non vi siano sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Inoltre, date le chiare difficoltà del mestiere, l’Inps fa esplicitamente riferimento al settore agricolo, per cui si applicano le stesse regole, invitando anche a una maggiore attenzione data l’esposizione diretta al sole. I testi di riferimento sono i seguenti:

Inps – Messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017
Inps – Messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022
Inps – Messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023
Inail – Linee guida per la gestione del rischio caldo