Garanzia per l’inclusione, bonus per assunzione: cosa sono e a chi spettano

Il Decreto Lavoro 2023 ha introdotto una serie di incentivi per promuovere l’inclusione lavorativa dei beneficiari della GIL, la nuova misura che andrà a sostituire il Reddito di cittadinanza.

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Il Decreto Lavoro 2023 ha apportato cambiamenti significativi riguardanti il reddito di cittadinanza in Italia. A partire dal 1 gennaio 2024, il reddito di cittadinanza sarà rimpiazzato dalla Garanzia per l’inclusione (GIL), una nuova misura che prevede un bonus per i datori di lavoro che assumono i beneficiari della GIL. Questo bonus si presenta come una esenzione dalla contribuzione previdenziale e varia in base al tipo di contratto stipulato.

Bonus per assunzione: esoneri in base al tipo di contratto

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Nel caso di assunzioni con contratti a tempo indeterminato, apprendistato o trasformazione da tempo determinato, i datori di lavoro avranno diritto a un esonero totale dal versamento per due anni, fino a un massimo di 8.000 euro all’anno. Per quanto riguarda l’assunzione con contratto a termine, l’esonero sarà del 50% e spetterà per massimo un anno, fino a un limite di 4.000 euro.

Come funziona SIISL

Per poter usufruire di questo incentivo, i datori di lavoro dovranno pubblicare l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), un sistema creato per facilitare l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari della GIL. In questo modo, si potrà gestire e monitorare in modo più efficace l’inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini meno abbienti.

Assunzioni a tempo indeterminato

Per le assunzioni a tempo indeterminato, il Decreto Lavoro 2023 prevede un incentivo particolarmente vantaggioso per i datori di lavoro. Infatti, questi ultimi potranno beneficiare, per un periodo massimo di 2 anni, di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Quando si deve restituire il bonus

Tuttavia, in caso di licenziamento del beneficiario della GIL, il datore di lavoro dovrà restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, tranne che nei casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.